Art. 11. Complessi professionali di teatro per ragazzi Alle compagnie composte da attori professionisti con attivita' esclusivamente destinata ai ragazzi che svolgono nel periodo ordinario almeno quattro mesi di attivita', con non meno di ottanta giornate recitative, possono essere concessi contributi forfettari. Tali contributi possono essere assegnati all'inizio dell'attivita' ai complessi sovvenzionati in almeno due delle ultime tre stagioni. Al termine del periodo di attivita' ordinaria, assolte le condizioni di cui sopra, ai complessi sovvenzionati ad inizio stagione puo' essere concesso un contributo integrativo ai sensi dell'art. 2. Nella determinazione dei predetti contributi particolare considerazione e' riservata ai complessi che svolgono con carattere di stabilita' e continuita' per almeno novanta giornate recitative, attivita', oltre che di produzione e ricerca, anche di programmazione e formazione nello specifico settore. Agli stessi fini particolare rilievo assume l'attivita' espletata nel quadro di accordi con enti locali o organismi, scolastici per l'attuazione, nel territorio, di organici programmi culturali. Per l'esame dei progetti di attivita' puo' essere istituita in seno alla commissione consultiva del teatro, un'apposita sottocommissione avente anche il compito di riferire periodicamente alla commissione stessa sull'andamento delle attivita' del settore.