Art. 11.
            Complessi professionali di teatro per ragazzi

Alle  compagnie  composte  da  attori  professionisti  con  attivita'
esclusivamente   destinata   ai  ragazzi  che  svolgono  nel  periodo
ordinario  almeno  quattro mesi di attivita', con non meno di ottanta
giornate recitative, possono essere concessi contributi forfettari.
Tali contributi possono essere assegnati all'inizio dell'attivita' ai
complessi sovvenzionati in almeno due delle ultime tre stagioni.
Al  termine del periodo di attivita' ordinaria, assolte le condizioni
di  cui  sopra,  ai  complessi  sovvenzionati ad inizio stagione puo'
essere concesso un contributo integrativo ai sensi dell'art. 2.
Nella    determinazione    dei    predetti   contributi   particolare
considerazione  e'  riservata ai complessi che svolgono con carattere
di  stabilita'  e continuita' per almeno novanta giornate recitative,
attivita', oltre che di produzione e ricerca, anche di programmazione
e formazione nello specifico settore.
Agli stessi fini particolare rilievo assume l'attivita' espletata nel
quadro  di  accordi  con  enti  locali  o  organismi,  scolastici per
l'attuazione, nel territorio, di organici programmi culturali.
Per  l'esame  dei progetti di attivita' puo' essere istituita in seno
alla  commissione consultiva del teatro, un'apposita sottocommissione
avente  anche  il compito di riferire periodicamente alla commissione
stessa sull'andamento delle attivita' del settore.