Art. 12.
                  Formazioni neo-professionistiche

Alle  compagnie  costituite da giovani diplomati o neo-professionisti
possono  essere  assegnati contributi finali sulla base dei risultati
conseguiti  ed in rapporto alla durata dell'attivita' recitativa, che
non   puo'  essere  comunque  inferiore  a  sessanta  giornate.  Tali
compagnie  sono  tenute  a  presentare,  all'atto  della  domanda, un
dettagliato  curriculum degli elementi artistici da impiegare i quali
devono  risultare  comunque  iscritti,  con  la rispettiva qualifica,
presso l'ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.
I  complessi  teatrali non rientranti tra quelli di cui al precedente
comma e gia' sovvenzionati nelle ultime tre stagioni in base all'art.
12  della  circolare ministeriale n. 04196/TCPG del 26 luglio 1984 ed
alle  corrispondenti  norme  delle  precedenti circolari, non possono
produrre  istanza  di  contributo, ai sensi del presente articolo per
l'attivita' della stagione 1985-86.
Qualora  da  parte  dei  predetti complessi sia presentata istanza di
contributo  a  diverso titolo l'amministrazione - previo parere della
commissione  consultiva  del teatro - verifichera' la sussistenza dei
presupposti    e    dei    requisiti   necessari   per   l'ammissione
dell'iniziativa  alle  provvidenze relative alla categoria richiesta,
stabilendo  altresi', in caso di giudizio favorevole, se la compagnia
- in relazione ai requisiti professionali, organizzativi ed artistici
- possa accedere ai con-tributi iniziali o finali.
Per   le   iniziative   non   ammesse   alla   categoria   richiesta,
l'amministrazione  -  previo  parere della commissione consultiva del
teatro  -  puo'  riservarsi  una definitiva pronuncia in sede finale,
sulla  base  dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, sempre
che  sia  stato  effettuato  un  numero  di  giornate  recitative non
inferiore  a  sessanta,  con  almeno quattrocento giornate lavorative
degli elementi complessivamente impiegati.
In  tal  caso,  ove  il  giudizio  si  concluda  favorevolmente  alla
concessione  del  contributo, quest'ultimo potra' essere assegnato ai
sensi   del  presente  articolo  in  deroga  a  quanto  previsto  dal
precedente secondo comma.