Art. 12. Formazioni neo-professionistiche Alle compagnie costituite da giovani diplomati o neo-professionisti possono essere assegnati contributi finali sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto alla durata dell'attivita' recitativa, che non puo' essere comunque inferiore a sessanta giornate. Tali compagnie sono tenute a presentare, all'atto della domanda, un dettagliato curriculum degli elementi artistici da impiegare i quali devono risultare comunque iscritti, con la rispettiva qualifica, presso l'ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo. I complessi teatrali non rientranti tra quelli di cui al precedente comma e gia' sovvenzionati nelle ultime tre stagioni in base all'art. 12 della circolare ministeriale n. 04196/TCPG del 26 luglio 1984 ed alle corrispondenti norme delle precedenti circolari, non possono produrre istanza di contributo, ai sensi del presente articolo per l'attivita' della stagione 1985-86. Qualora da parte dei predetti complessi sia presentata istanza di contributo a diverso titolo l'amministrazione - previo parere della commissione consultiva del teatro - verifichera' la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per l'ammissione dell'iniziativa alle provvidenze relative alla categoria richiesta, stabilendo altresi', in caso di giudizio favorevole, se la compagnia - in relazione ai requisiti professionali, organizzativi ed artistici - possa accedere ai con-tributi iniziali o finali. Per le iniziative non ammesse alla categoria richiesta, l'amministrazione - previo parere della commissione consultiva del teatro - puo' riservarsi una definitiva pronuncia in sede finale, sulla base dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, sempre che sia stato effettuato un numero di giornate recitative non inferiore a sessanta, con almeno quattrocento giornate lavorative degli elementi complessivamente impiegati. In tal caso, ove il giudizio si concluda favorevolmente alla concessione del contributo, quest'ultimo potra' essere assegnato ai sensi del presente articolo in deroga a quanto previsto dal precedente secondo comma.