Art. 13. Interventi a favore della produzione drammatica nazionale Agli effetti previsti dalla presente circolare sono equiparate ai lavori italiani di prosa, le elaborazioni e le traduzioni di testi classici latini o greci. Agli stessi fini, sono considerate "novita' italiane" i lavori di carattere creativo di autore italiano, incluse le elaborazioni con proprie originalita', rappresentate per la prima volta in pubblico. Il carattere di "novita'" non e' escluso dalla eventuale rappresentazione dell'opera effettuata in epoca anteriore da formazioni di attori non professionisti ovvero dallo stesso complesso, per la prima volta, nella stagione estiva antecedente alla stagione ordinaria considerata. La commedia musicale puo' qualificarsi "novita'" ai sensi del presente articolo ove concorrano l'originalita' del testo e delle musiche di autori italiani. La qualifica di novita' italiana deve risultare da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, rilasciata dall'autore dell'opera. Per l'incentivazione della produzione drammatica nazionale sono previste le seguenti provvidenze: A) contributi percentuali da assegnare nella misura del 20% dell'incasso lordo degli spettacoli fino ad un incasso medio di L. 3.000.000 a recita, a favore delle iniziative di cui al precedente art. 8, lettere B) e C); B) premi finali, ai quali possono concorrere gli organismi ed i complessi di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 11 che allestiscano novita' di autore italiano o opere prime da rappresentare per almeno cinquanta repliche ciascuna, nel corso della stagione ordinaria. Ai fini sopra indicati, in sede di riparto degli stanziamenti fra le varie categorie di iniziative, e' accantonata una somma non superiore a lire 400 milioni per l'attribuzione di un numero massimo di premi, determinati come segue: a) per l'allestimento di novita' italiane: due premi da 50 milioni; sei premi da 20 milioni e dodici premi da 10 milioni; b) per l'allestimento di opere prime: un premio da 30 milioni; due premi da 15 milioni. Per concorrere ai premi, gli organismi ed i complessi interessati debbono presentare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 ottobre 1985, allegando due esemplari del copione dell'opera programmata. I premi sono assegnati dal Ministero, previo parere della commissione consultiva del teatro che, a tal fine, costituira nei proprio ambito apposita sottocommissione. L'assegnazione e' disposta al termine dell'attivita' stagionale sulla base della durata della programmazione, della validita' artistica del lavoro, della partecipazione del pubblico, dell'impegno organizzativo e finanziario dell'allestimento, del giudizio della critica. Le somme non utilizzate ai fini della concessione dei premi saranno destinate alla concessione degli altri contributi previsti dalla presente circolare.