Art. 13.
                         Interventi a favore
                della produzione drammatica nazionale

Agli  effetti  previsti  dalla  presente circolare sono equiparate ai
lavori  italiani  di  prosa, le elaborazioni e le traduzioni di testi
classici latini o greci.
Agli  stessi  fini,  sono  considerate "novita' italiane" i lavori di
carattere  creativo  di  autore italiano, incluse le elaborazioni con
proprie  originalita',  rappresentate per la prima volta in pubblico.
Il   carattere   di   "novita'"   non   e'  escluso  dalla  eventuale
rappresentazione   dell'opera   effettuata   in  epoca  anteriore  da
formazioni   di   attori   non  professionisti  ovvero  dallo  stesso
complesso, per la prima volta, nella stagione estiva antecedente alla
stagione ordinaria considerata.
La  commedia  musicale  puo'  qualificarsi  "novita'"  ai  sensi  del
presente  articolo  ove  concorrano  l'originalita' del testo e delle
musiche di autori italiani.
La  qualifica di novita' italiana deve risultare da atto notorio o da
dichiarazione  sostitutiva, ai sensi di legge, rilasciata dall'autore
dell'opera.
Per  l'incentivazione  della  produzione  drammatica  nazionale  sono
previste le seguenti provvidenze:
A)   contributi   percentuali  da  assegnare  nella  misura  del  20%
dell'incasso  lordo  degli  spettacoli fino ad un incasso medio di L.
3.000.000  a  recita,  a favore delle iniziative di cui al precedente
art. 8, lettere B) e C);
B)  premi  finali,  ai  quali  possono  concorrere gli organismi ed i
complessi  di  cui  agli  articoli  4,  5, 7, 8 e 11 che allestiscano
novita'  di autore italiano o opere prime da rappresentare per almeno
cinquanta repliche ciascuna, nel corso della stagione ordinaria.
Ai  fini sopra indicati, in sede di riparto degli stanziamenti fra le
varie categorie di iniziative, e' accantonata una somma non superiore
a  lire 400 milioni per l'attribuzione di un numero massimo di premi,
determinati come segue:
a)  per  l'allestimento di novita' italiane: due premi da 50 milioni;
sei premi da 20 milioni e dodici premi da 10 milioni;
b)  per  l'allestimento  di opere prime: un premio da 30 milioni; due
premi da 15 milioni.
Per  concorrere  ai  premi,  gli organismi ed i complessi interessati
debbono   presentare   domanda  al  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo  entro  il  31  ottobre  1985, allegando due esemplari del
copione dell'opera programmata.
I premi sono assegnati dal Ministero, previo parere della commissione
consultiva  del teatro che, a tal fine, costituira nei proprio ambito
apposita sottocommissione.
L'assegnazione e' disposta al termine dell'attivita' stagionale sulla
base della durata della programmazione, della validita' artistica del
lavoro, della partecipazione del pubblico, dell'impegno organizzativo
e finanziario dell'allestimento, del giudizio della critica.
Le  somme  non utilizzate ai fini della concessione dei premi saranno
destinate  alla  concessione  degli  altri  contributi previsti dalla
presente circolare.