Art. 14.
                 Organismi di promozione, produzione
                        e formazione teatrale

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di:
a)  enti,  associazioni,  organismi  che  svolgono  con  carattere di
continuita'  attivita'  di  promozione, produzione e ricerca teatrale
sulla   base  di  organici  progetti  annuali  o  pluriennali  e  che
dispongano,  a  tal  fine,  di  sale  teatrali  o  spazi  idoneamente
attrezzati.  La durata dell'attivita' - che puo' comprendere anche il
periodo  estivo  -  non puo' essere inferiore a centoottanta giornate
lavorative con almeno novanta giornate recitative degli spettacoli di
diretta produzione;
b)  enti,  istituti  universitari, comitati, associazioni e organismi
culturali  e  di  categoria  che svolgano attivita' di promozione, di
divulgazione  ed  informazione  nel  campo  teatrale  nell'ambito  di
organici  programmi  volti  allo  sviluppo  ed  incremento del teatro
drammatico e della cultura teatrale;
c)  associazioni  e  organismi a carattere nazionale che coordinano e
sostengono  l'attivita'  di  gruppi  teatrali non professionistici ad
essi aderenti;
d)  organismi  che  svolgono  istituzionalmente  e  con  carattere di
continuita',   attivita'   di   formazione  con  programmi  volti  al
perfezionamento  nei  quadri artistici, tecnici ed amministrativi del
settore  teatrale  e che dimostrino di possedere: un corpo docente di
accertata     qualificazione     professionale;    autonomi    organi
d'amministrazione  e  gestione;  adeguata  dotazione  patrimoniale  e
finanziaria;   spazi  idoneamente  attrezzati  per  la  effettuazione
dell'attivita'  didattica  e  teatrale.  Ai  fini  dell'ammissione ai
contributi,  i  detti  organismi  devono  produrre oltre all'istanza,
l'atto  costitutivo  e  lo  statuto,  il  piano  d'insegnamento ed il
regolamento  indicante,  tra  l'altro, le modalita' di ammissione, di
frequenza e di svolgimento dei corsi di studio.
Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo puo' essere assegnato
all'inizio  dell'attivita' a favore di iniziative che si qualifichino
per  la  continuita' della struttura organizzativa e per la validita'
artistica   dei   programmi,   sempre   che   gli   stessi  risultino
sovvenzionati da almeno tre anni.
Al   termine   dell'attivita'  possono  essere  assegnati  contributi
integrativi sulla base dei risultati conseguiti.