Art. 15. Circuiti territoriali All'inizio della stagione possono essere concessi contributi ad organismi costituiti da regioni, province, comuni, consorzi di enti locali e da altri soggetti, pubblici o privati, per l'attuazione di organici programmi di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale. L'ammissione dei circuiti ad iniziativa pubblica ai contributi di cui al precedente comma e' subordinata alle seguenti condizioni: adesione con formali atti deliberativi degli enti locali partecipanti, adeguati apporti finanziari da parte delle regioni e degli enti locali; permanente disponibilita' di sale teatrali di pubblico spettacolo anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici o privati; presenza di autonomi organi di amministrazione e di gestione e di stabile struttura organizzativa. L'ammissione ai contributi dei circuiti ad iniziativa privata e' subordinata alle seguenti condizioni: presenza di autonomi organi di amministrazione e gestione e di stabile struttura organizzativa; permanente disponibilita' di sale di pubblico spettacolo; svolgimento di attivita' di distribuzione nei territori della regione per i quali non sussista o sia carente un'adeguata e organica programmazione, con riguardo anche ai diversi generi teatrali. Ai fini del coordinamento delle predette iniziative, sul piano nazionale e regionale, il Ministero del turismo e dello spettacolo si avvale dell'Ente teatrale italiano, che promuovera' le intese necessarie tra gli enti e gli organismi interessati. Al termine dell'attivita', verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi iniziali, potranno essere concessi contributi integrativi finali, sulla base dei risultati conseguiti. Le domande di contributo devono essere prodotte con le modalita' e nei termini di cui all'ultimo comma del successivo art. 16.