Art. 15.
                        Circuiti territoriali

All'inizio  della  stagione  possono  essere  concessi  contributi ad
organismi  costituiti  da regioni, province, comuni, consorzi di enti
locali  e  da altri soggetti, pubblici o privati, per l'attuazione di
organici programmi di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito
regionale.
L'ammissione dei circuiti ad iniziativa pubblica ai contributi di cui
al precedente comma e' subordinata alle seguenti condizioni: adesione
con   formali  atti  deliberativi  degli  enti  locali  partecipanti,
adeguati  apporti  finanziari  da  parte  delle  regioni e degli enti
locali;  permanente  disponibilita'  di  sale  teatrali  di  pubblico
spettacolo  anche  mediante specifiche convenzioni con altri soggetti
pubblici  o privati; presenza di autonomi organi di amministrazione e
di gestione e di stabile struttura organizzativa.
L'ammissione  ai  contributi  dei  circuiti  ad iniziativa privata e'
subordinata  alle seguenti condizioni: presenza di autonomi organi di
amministrazione  e  gestione  e  di  stabile struttura organizzativa;
permanente disponibilita' di sale di pubblico spettacolo; svolgimento
di attivita' di distribuzione nei territori della regione per i quali
non sussista o sia carente un'adeguata e organica programmazione, con
riguardo anche ai diversi generi teatrali.
Ai  fini  del  coordinamento  delle  predette  iniziative,  sul piano
nazionale e regionale, il Ministero del turismo e dello spettacolo si
avvale   dell'Ente  teatrale  italiano,  che  promuovera'  le  intese
necessarie tra gli enti e gli organismi interessati.
Al   termine   dell'attivita',   verificatesi   le   condizioni   per
l'ammissione   ai   contributi  iniziali,  potranno  essere  concessi
contributi integrativi finali, sulla base dei risultati conseguiti.
Le  domande  di  contributo devono essere prodotte con le modalita' e
nei termini di cui all'ultimo comma del successivo art. 16.