Art. 2.
              Criteri di determinazione dei contributi

Gli  interventi  previsti  dalla  presente circolare saranno disposti
tenendo   in   particolare  considerazione  le  iniziative  teatrali,
promosse  nell'Italia  meridionale  e  insulare,  che  per  capacita'
progettuale,  professionalita'  e validita' artistica, contribuiscano
alla effettiva crescita culturale ed alla divulgazione dell'attivita'
teatrale  nel  Territorio.  Analoga  considerazione e' riservata alle
iniziative  teatrali  realizzate  in  localita'  prive  o  carenti di
adeguate  strutture teatrali o che possano costituire valido richiamo
ai fini della valorizzazione turistica delle localita' interessate.
Ai  fini  della  determinazione  dei  contributi,  si  terra'  conto,
altresi',  della  politica dei prezzi praticati per agevolare la piu'
ampia  partecipazione  del pubblico agli spettacoli. In ogni caso, il
prezzo  del  biglietto  per  ciascuna  rappresentazione di prosa - ad
eccezione  delle  recite  di fine anno e di fine carnevale - non puo'
risultare  superiore  a lire 25.000, a pena di decadenza dai benefici
previsti dalla presente circolare.
Nei  quadro della razionalizzazione delle attivita' teatrali volta ai
miglioramento  della  qualita'  degli spettacoli, ed alla piu' idonea
utilizzazione   delle   risorse   finanziarie,   sono   valutate  con
particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione
di  qualificati  apporti artistici, organizzativi ed imprenditoriali,
mediante fusione di due o piu' complessi professionali gia' operanti,
per l'attuazione di un progetto di attivita' almeno biennale.
I  contributi  forfettari  iniziali  a favore degli organismi e delle
imprese  di produzione teatrale - ove previsti - sono assegnati sulla
base dei seguenti parametri:
a)  qualificazione  professionale,  consistenza  e  continuita' degli
organismi  e  delle  imprese  con riguardo alla direzione e ai nucleo
artistico ed organizzativo;
b)  contenuto,  fini  ed  omogeneita'  dei programmi di attivita' con
riguardo  alla  qualita' ed all'impegno artistico e finanziario degli
spettacoli   direttamente   prodotti,  nonche'  al  rilievo  dato  al
repertorio nazionale, specialmente contemporaneo;
c) durata dell'attivita' lavorativa e recitativa.
I contributi, le integrazioni ed i premi finali - ove previsti - sono
assegnati  sulla  base dei risultati conseguiti, sia sotto il profilo
quantitativo che del livello qualitativo della produzione.
In particolare si terra' conto dei seguenti elementi:
a) conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma enunciato,
con  particolare  riguardo al repertorio, alla durata dell'attivita',
al   numero   delle   recite,   agli  elementi  artistici  e  tecnici
continuativamente impiegati, al numero delle giornate lavorative;
b)  validita' e rilevanza degli spettacoli realizzati sotto l'aspetto
artistico e culturale;
c)  presenze  del  pubblico,  con riguardo al numero degli spettatori
paganti e degli abbonati;
d)  numero  delle piazze visitate, con particolare considerazione per
quelle ubicate in localita' periferiche e in centri minori;
e)   rispondenza   delle   risultanze  di  bilancio  alle  rispettive
previsioni finanziarie.
Relativamente  agli organismi di cui ai successivi articoli 4 e 5, si
tiene conto altresi' delle attivita' di promozione nonche' del numero
e del livello qualitativo degli spettacoli ospitati presso la sede.
Per  l'assegnazione  dei  contributi  finali  previsti  dal  presente
articolo  deve  essere  comunque  raggiunto  un  numero  di  giornate
lavorative non inferiore a quello di seguito indicato:
a) 4.500 giornate per gli organismi stabili di produzione teatrale di
cui agli articoli 4 e 5;
b)  2.500  giornate  per  gli organismi di promozione teatrale di cui
all'art. 14, lettera a);
c) 2.000 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art.
8, lettera a), per quelle a gestione cooperativistica di cui all'art.
7,  primo  comma  e  per  le  compagnie  di teatro per ragazzi di cui
all'art. 11, quarto comma;
d) 1.600 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art.
8,  lettera  b)  e  per  quelle  a  gestione  cooperativistica di cui
all'art. 7, secondo comma;
e)  800  giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art.
8,  lettera c), per i complessi di sperimentazione e per le compagnie
di teatro per ragazzi di cui all'art. 11, primo comma.
Il  numero  delle  giornate  lavorative  va inteso con riferimento al
personale  artistico  e  tecnico complessivamente impiegato nel corso
della  stagione  e  deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS
031.
I  contributi  a  favore  dei  circuiti  teatrali  regionali  e degli
esercizi  teatrali  di  cui  ai  successivi  articoli  15  e  16 sono
determinati  in base al livello qualitativo ed alla omogeneita' delle
programmazioni   con   particolare   riguardo   alla   qualificazione
professionale  degli  organismi e dei complessi ospitati; alla durata
dell'attivita'  ed  al numero delle rappresentazioni. Le presenze del
pubblico  sono valutate in rapporto alla ubicazione ed alla capacita'
ricettiva  dei  locali.  Relativamente  ai circuiti teatrali si tiene
conto  altresi'  del  numero delle sale programmate, del numero delle
repliche dello stesso spettacolo effettuate presso ciascuna sala, del
rilievo  dato  al  repertorio nazionale contemporaneo ed alle novita'
italiane;  della realizzazione di cicli organici di programmazione di
complessi professionali di sperimentazione e di teatro per ragazzi.