Art. 2. Criteri di determinazione dei contributi Gli interventi previsti dalla presente circolare saranno disposti tenendo in particolare considerazione le iniziative teatrali, promosse nell'Italia meridionale e insulare, che per capacita' progettuale, professionalita' e validita' artistica, contribuiscano alla effettiva crescita culturale ed alla divulgazione dell'attivita' teatrale nel Territorio. Analoga considerazione e' riservata alle iniziative teatrali realizzate in localita' prive o carenti di adeguate strutture teatrali o che possano costituire valido richiamo ai fini della valorizzazione turistica delle localita' interessate. Ai fini della determinazione dei contributi, si terra' conto, altresi', della politica dei prezzi praticati per agevolare la piu' ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. In ogni caso, il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa - ad eccezione delle recite di fine anno e di fine carnevale - non puo' risultare superiore a lire 25.000, a pena di decadenza dai benefici previsti dalla presente circolare. Nei quadro della razionalizzazione delle attivita' teatrali volta ai miglioramento della qualita' degli spettacoli, ed alla piu' idonea utilizzazione delle risorse finanziarie, sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi ed imprenditoriali, mediante fusione di due o piu' complessi professionali gia' operanti, per l'attuazione di un progetto di attivita' almeno biennale. I contributi forfettari iniziali a favore degli organismi e delle imprese di produzione teatrale - ove previsti - sono assegnati sulla base dei seguenti parametri: a) qualificazione professionale, consistenza e continuita' degli organismi e delle imprese con riguardo alla direzione e ai nucleo artistico ed organizzativo; b) contenuto, fini ed omogeneita' dei programmi di attivita' con riguardo alla qualita' ed all'impegno artistico e finanziario degli spettacoli direttamente prodotti, nonche' al rilievo dato al repertorio nazionale, specialmente contemporaneo; c) durata dell'attivita' lavorativa e recitativa. I contributi, le integrazioni ed i premi finali - ove previsti - sono assegnati sulla base dei risultati conseguiti, sia sotto il profilo quantitativo che del livello qualitativo della produzione. In particolare si terra' conto dei seguenti elementi: a) conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma enunciato, con particolare riguardo al repertorio, alla durata dell'attivita', al numero delle recite, agli elementi artistici e tecnici continuativamente impiegati, al numero delle giornate lavorative; b) validita' e rilevanza degli spettacoli realizzati sotto l'aspetto artistico e culturale; c) presenze del pubblico, con riguardo al numero degli spettatori paganti e degli abbonati; d) numero delle piazze visitate, con particolare considerazione per quelle ubicate in localita' periferiche e in centri minori; e) rispondenza delle risultanze di bilancio alle rispettive previsioni finanziarie. Relativamente agli organismi di cui ai successivi articoli 4 e 5, si tiene conto altresi' delle attivita' di promozione nonche' del numero e del livello qualitativo degli spettacoli ospitati presso la sede. Per l'assegnazione dei contributi finali previsti dal presente articolo deve essere comunque raggiunto un numero di giornate lavorative non inferiore a quello di seguito indicato: a) 4.500 giornate per gli organismi stabili di produzione teatrale di cui agli articoli 4 e 5; b) 2.500 giornate per gli organismi di promozione teatrale di cui all'art. 14, lettera a); c) 2.000 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera a), per quelle a gestione cooperativistica di cui all'art. 7, primo comma e per le compagnie di teatro per ragazzi di cui all'art. 11, quarto comma; d) 1.600 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera b) e per quelle a gestione cooperativistica di cui all'art. 7, secondo comma; e) 800 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, lettera c), per i complessi di sperimentazione e per le compagnie di teatro per ragazzi di cui all'art. 11, primo comma. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031. I contributi a favore dei circuiti teatrali regionali e degli esercizi teatrali di cui ai successivi articoli 15 e 16 sono determinati in base al livello qualitativo ed alla omogeneita' delle programmazioni con particolare riguardo alla qualificazione professionale degli organismi e dei complessi ospitati; alla durata dell'attivita' ed al numero delle rappresentazioni. Le presenze del pubblico sono valutate in rapporto alla ubicazione ed alla capacita' ricettiva dei locali. Relativamente ai circuiti teatrali si tiene conto altresi' del numero delle sale programmate, del numero delle repliche dello stesso spettacolo effettuate presso ciascuna sala, del rilievo dato al repertorio nazionale contemporaneo ed alle novita' italiane; della realizzazione di cicli organici di programmazione di complessi professionali di sperimentazione e di teatro per ragazzi.