Art. 20.
                      Attivita' teatrali estive

Nel periodo di attivita' estiva (1° giugno-31 agosto) potranno essere
concessi  contributi  forfettari,  subordinatamente  alle  occorrenti
disponibilita' finanziarie, alle iniziative di seguito indicate:
a)  festivals,  rassegne  e  tournees all'estero di cui ai precedenti
articoli 18 e 19;
b)   spettacoli   teatrali   a   carattere   straordinario   promossi
dall'Accademia olimpica di Vicenza, dall'Istituto del dramma popolare
di  S.  Miniato,  dall'Estate  teatrale veronese, dalla Fondazione il
Vittoriale degli italiani, dal Teatro povero di Monticchiello;
c)  spettacoli teatrali di particolare interesse culturale, artistico
o  turistico,  promossi e allestiti da enti pubblici non territoriali
nel  quadro  di  iniziative  tradizionali realizzate in almeno cinque
delle precedenti stagioni estive.
Per  le  iniziative  di cui alla lettera a) la domanda di contributo,
redatta  nelle  forme  indicate nell'art. 1, dovra' essere presentata
almeno   trenta  giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita'.  Per  le
iniziative  di  cui  alle  lettere b) e c) la domanda - redatta nelle
medesime forme - deve essere inoltrata entro il 20 giugno 1986.
All'istanza  di  sovvenzione  devono  essere allegati il programma di
attivita'  ed  il  preventivo  finanziario indicanti, tra l'altro, le
eventuali  entrate  previste  a  titolo  di contributi da parte delle
regioni e da altri enti locali.
Per  i  festivals  e  le  rassegne  che  prevedano  la partecipazione
esclusiva o prevalente di complessi stranieri, la domanda deve essere
integrata   da   una   scheda   in-formativa   sulla   qualificazione
professionale dei complessi medesimi.
Al  termine  dell'attivita'  dovra'  essere inviata la documentazione
consuntiva,  il  rendiconto  finanziario ed una dettagliata relazione
artistica.