Art. 20. Attivita' teatrali estive Nel periodo di attivita' estiva (1° giugno-31 agosto) potranno essere concessi contributi forfettari, subordinatamente alle occorrenti disponibilita' finanziarie, alle iniziative di seguito indicate: a) festivals, rassegne e tournees all'estero di cui ai precedenti articoli 18 e 19; b) spettacoli teatrali a carattere straordinario promossi dall'Accademia olimpica di Vicenza, dall'Istituto del dramma popolare di S. Miniato, dall'Estate teatrale veronese, dalla Fondazione il Vittoriale degli italiani, dal Teatro povero di Monticchiello; c) spettacoli teatrali di particolare interesse culturale, artistico o turistico, promossi e allestiti da enti pubblici non territoriali nel quadro di iniziative tradizionali realizzate in almeno cinque delle precedenti stagioni estive. Per le iniziative di cui alla lettera a) la domanda di contributo, redatta nelle forme indicate nell'art. 1, dovra' essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita'. Per le iniziative di cui alle lettere b) e c) la domanda - redatta nelle medesime forme - deve essere inoltrata entro il 20 giugno 1986. All'istanza di sovvenzione devono essere allegati il programma di attivita' ed il preventivo finanziario indicanti, tra l'altro, le eventuali entrate previste a titolo di contributi da parte delle regioni e da altri enti locali. Per i festivals e le rassegne che prevedano la partecipazione esclusiva o prevalente di complessi stranieri, la domanda deve essere integrata da una scheda in-formativa sulla qualificazione professionale dei complessi medesimi. Al termine dell'attivita' dovra' essere inviata la documentazione consuntiva, il rendiconto finanziario ed una dettagliata relazione artistica.