Art. 21. Liquidazione contributi Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, undicesimo comma e subordinatamente alle occorrenti disponibilita' di bilancio, possono essere disposte, a domanda, a favore degli organismi e dei complessi teatrali che offrano sufficienti garanzie di continuita' e di idoneita' organizzativa, anticipazioni sui contributi assegnati sino ad un massimo dell'80% del loro ammontare, dopo lo svolgimento di almeno trenta giornate recitative, per le iniziative di produzione e di trenta giornate di programmazione, per i circuiti e gli esercizi teatrali. Le anticipazioni di cui al precedente comma non possono essere disposte ad attivita' ultimata.