Art. 21.
                       Liquidazione contributi

Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente art. 1, undicesimo
comma  e subordinatamente alle occorrenti disponibilita' di bilancio,
possono  essere  disposte,  a domanda, a favore degli organismi e dei
complessi  teatrali che offrano sufficienti garanzie di continuita' e
di  idoneita'  organizzativa,  anticipazioni sui contributi assegnati
sino  ad  un massimo dell'80% del loro ammontare, dopo lo svolgimento
di almeno trenta giornate recitative, per le iniziative di produzione
e di trenta giornate di programmazione, per i circuiti e gli esercizi
teatrali.
Le  anticipazioni  di  cui  al  precedente  comma  non possono essere
disposte ad attivita' ultimata.