Art. 22.
                         Disposizioni finali

Le  distinte  di  incasso da esibire al Ministero del turismo e dello
spettacolo  a  titolo  di  documentazione  dell'attivita' recitativa,
oltre  che  essere  in  regola con il pagamento delle imposte dovute,
devono risultare timbrate e vistate dai competenti organi della SIAE.
Eventuali  dichiarazioni  rilasciate  da enti pubblici o da pubbliche
autorita' e attestanti l'avvenuta effettuazione di recite non saranno
prese  in  considerazione  ai  fini  del raggiungimento dei minimi di
attivita'  recitativa  richiesti  dagli  articoli  4, 5, 7 ed 8 della
presente circolare.
Il   numero   minimo   delle   giornate   lavorative  previste  dalle
disposizioni  della  presente  circolare  da comprovare con i modelli
ENPALS  031  deve  essere  raggiunto indipendentemente dalle giornate
festive o di riposo, ancorche' retribuite.
Il  numero  complessivo  degli  elementi artistici e tecnici previsto
dalle disposizioni della presente circolare va riferito agli elementi
da utilizzare mediamente nel corso della stagione teatrale.
L'attivita' all'estero non sovvenzionata puo' essere valutata ai fini
del  computo  delle recite prescritte, per l'attivita' sul territorio
nazionale.
Agli  stessi  fini,  non  sono  valutabili  le  recite di spettacoli,
offerti  gratuitamente  al  pubblico.  La disposizione non si applica
alle compagnie di teatro per ragazzi.
I  dati  concernenti  la programmazione e la gestione delle attivita'
devono  essere  indicati  in  conformita'  delle schede informative e
degli  schemi-tipo  predisposti  dal  Ministero  del  turismo e dello
spettacolo,  dai  quali  dovra' risultare, tra l'altro, il nominativo
del soggetto o dei soggetti organizzatori.
I  componenti  dei  complessi teatrali, muniti della speciale tessera
rilasciata  dal  Ministero  del  turismo  e dello spettacolo, possono
beneficiare  delle  facilitazioni  per  i viaggi sulle Ferrovie dello
Stato,  per  effetto della convenzione appositamente stipulata con il
Ministero dei trasporti.
Ai  fini  di  opportuna  informazione  gli  organismi e le imprese di
produzione  di  cui  agli  articoli  4,  5,  7  ed  8  assegnatari di
contributi  iniziali  per  importi  superiori ai 300 milioni di lire,
debbono  inviare  al  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo -
Direzione  generale dello spettacolo - Divisione prosa, entro un mese
dall'approvazione  dei  competenti organi di amministrazione, bilanci
consuntivi   relativi   alla  stagione  o  all'esercizio  finanziario
precedente  corredati  dal  conto profitti e perdite e, ove richiesto
dalle  norme  del codice civile, depositati presso la cancelleria del
tribunale competente.
Il  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo  puo'  disporre  in
qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949,
n.  959:  ispezioni intese ad accertare la osservanza delle norme che
condizionano  la concessione delle provvidenze a favore di iniziative
teatrali.
Le provvidenze previste dalla presente circolare per attivita' che si
svolgeranno  nella  stagione  teatrale  1985/86  e che interessano la
competenza  dei  due esercizi finanziari, possono essere imputate per
quote  ai fondi di' detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel
quale e' stata effettuata in prevalenza l'attivita' sovvenzionata.

Roma, addi' 31 luglio 1985

                                                 Il Ministro: LAGORIO