Art. 22. Disposizioni finali Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attivita' recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate dai competenti organi della SIAE. Eventuali dichiarazioni rilasciate da enti pubblici o da pubbliche autorita' e attestanti l'avvenuta effettuazione di recite non saranno prese in considerazione ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita' recitativa richiesti dagli articoli 4, 5, 7 ed 8 della presente circolare. Il numero minimo delle giornate lavorative previste dalle disposizioni della presente circolare da comprovare con i modelli ENPALS 031 deve essere raggiunto indipendentemente dalle giornate festive o di riposo, ancorche' retribuite. Il numero complessivo degli elementi artistici e tecnici previsto dalle disposizioni della presente circolare va riferito agli elementi da utilizzare mediamente nel corso della stagione teatrale. L'attivita' all'estero non sovvenzionata puo' essere valutata ai fini del computo delle recite prescritte, per l'attivita' sul territorio nazionale. Agli stessi fini, non sono valutabili le recite di spettacoli, offerti gratuitamente al pubblico. La disposizione non si applica alle compagnie di teatro per ragazzi. I dati concernenti la programmazione e la gestione delle attivita' devono essere indicati in conformita' delle schede informative e degli schemi-tipo predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dai quali dovra' risultare, tra l'altro, il nominativo del soggetto o dei soggetti organizzatori. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato, per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti. Ai fini di opportuna informazione gli organismi e le imprese di produzione di cui agli articoli 4, 5, 7 ed 8 assegnatari di contributi iniziali per importi superiori ai 300 milioni di lire, debbono inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione prosa, entro un mese dall'approvazione dei competenti organi di amministrazione, bilanci consuntivi relativi alla stagione o all'esercizio finanziario precedente corredati dal conto profitti e perdite e, ove richiesto dalle norme del codice civile, depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' disporre in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959: ispezioni intese ad accertare la osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore di iniziative teatrali. Le provvidenze previste dalla presente circolare per attivita' che si svolgeranno nella stagione teatrale 1985/86 e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di' detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale e' stata effettuata in prevalenza l'attivita' sovvenzionata. Roma, addi' 31 luglio 1985 Il Ministro: LAGORIO