Art. 6.
            Funzioni e requisiti degli organismi stabili
                       di produzione teatrale

Gli  organismi stabili devono qualificarsi per il livello progettuale
dell'attivita';   evidenziato   da   coerenti   ed   omogenee  scelte
artistico-culturali,  con  riguardo  anche ai settori della ricerca e
della  sperimentazione  teatrale;  devono  disporre  di una direzione
artistica  di  adeguata professionalita' e favorire la partecipazione
del  pubblico  agli  spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi
ridotti o speciali condizioni di abbonamento.
In  particolare,  gli  organismi  stabili a gestione pubblica debbono
caratterizzarsi  per  le finalita' sociali della loro attivita' e per
il  ruolo di sostegno e promozione del teatro nell'ambito cittadino e
regionale. Devono altresi' curare la formazione di quadri artistici e
tecnici  e  porre  in  essere  le  iniziative  idonee  per  la  piena
valorizzazione del repertorio italiano, specialmente contemporaneo.
Gli  organismi  stabili  di  produzione teatrale debbono risultare in
possesso dei seguenti requisiti:
a)  disponibilita'  di una sede teatrale idonea alla rappresentazione
di spettacoli direttamente gestita e programmata;
b)  disponibilita'  di un complesso artistico stabile di almeno venti
unita'  con  un  numero di interpreti non inferiore a sedici, per gli
organismi  a  gestione  pubblica,  ed  a dodici per quelli a gestione
privata,   da   utilizzare   mediamente   nel   corso  dell'attivita'
programmata;
c)  stabilita'  del rapporto di lavoro del personale amministrativo e
tecnico;
d)  durata dell'attivita' non inferiore a otto mesi, con un minimo di
centocinquanta giornate recitative per le attivita' di produzione;
e)  qualificata  ospitalita'  ad  organismi  e  compagnie teatrali di
riconosciuto livello professionale e qualitativo.
Sentito  il  parere  delle  commissioni consultive del teatro possono
essere  sovvenzionati  ai  sensi  dei precedenti articoli 4 e 5, dopo
almeno  due anni di attivita', altri organismi di produzione teatrale
costituiti   ad  iniziativa  pubblica  o  privata,  in  possesso  dei
requisiti di cui al precedente comma.
Il   sovvenzionamento   di   nuovi   organismi  e'  subordinato  alla
dimostrazione   di   adeguate   disponibilita'   finanziarie  proprie
dell'organismo  stesso,  o ad esso provenienti da enti locali ed enti
pubblici  e  privati  in  misura  comunque  non  inferiore al 35% del
fabbisogno complessivo.
Limitatamente   agli   organismi   stabili  previsti  dalla  presente
circolare   puo'  essere  presa  in  considerazione,  ai  fini  della
concessione dei contributi, l'attivita' programmata per l'intero anno
teatrale.
Gli  organismi  stabili  debbono  presentare  istanze di contributo e
bilanci unificati in rapporto alle complessive attivita' programmate,
ferme   restando   in  ogni  caso  le  procedure  prescritte  per  la
realizzazione di iniziative all'estero.
Il  Ministro  del  turismo e dello spettacolo, sentita la commissione
consultiva  del  teatro,  puo'  disporre  - oltre al sovvenzionamento
dell'attivita' di produzione ordinaria - la concessione di contributi
forfettari  finalizzati all'attuazione di progetti speciali annuali o
pluriennali.  Nelle  stesse  forme  possono  essere altresi' concessi
contributi  straordinari  per iniziative realizzate in collaborazione
con  l'industria pubblica, radiofonica e televisiva, per la ripresa o
la registrazione di spettacoli di rilevante interesse culturale.