Art. 6. Funzioni e requisiti degli organismi stabili di produzione teatrale Gli organismi stabili devono qualificarsi per il livello progettuale dell'attivita'; evidenziato da coerenti ed omogenee scelte artistico-culturali, con riguardo anche ai settori della ricerca e della sperimentazione teatrale; devono disporre di una direzione artistica di adeguata professionalita' e favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento. In particolare, gli organismi stabili a gestione pubblica debbono caratterizzarsi per le finalita' sociali della loro attivita' e per il ruolo di sostegno e promozione del teatro nell'ambito cittadino e regionale. Devono altresi' curare la formazione di quadri artistici e tecnici e porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano, specialmente contemporaneo. Gli organismi stabili di produzione teatrale debbono risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) disponibilita' di una sede teatrale idonea alla rappresentazione di spettacoli direttamente gestita e programmata; b) disponibilita' di un complesso artistico stabile di almeno venti unita' con un numero di interpreti non inferiore a sedici, per gli organismi a gestione pubblica, ed a dodici per quelli a gestione privata, da utilizzare mediamente nel corso dell'attivita' programmata; c) stabilita' del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico; d) durata dell'attivita' non inferiore a otto mesi, con un minimo di centocinquanta giornate recitative per le attivita' di produzione; e) qualificata ospitalita' ad organismi e compagnie teatrali di riconosciuto livello professionale e qualitativo. Sentito il parere delle commissioni consultive del teatro possono essere sovvenzionati ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, dopo almeno due anni di attivita', altri organismi di produzione teatrale costituiti ad iniziativa pubblica o privata, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma. Il sovvenzionamento di nuovi organismi e' subordinato alla dimostrazione di adeguate disponibilita' finanziarie proprie dell'organismo stesso, o ad esso provenienti da enti locali ed enti pubblici e privati in misura comunque non inferiore al 35% del fabbisogno complessivo. Limitatamente agli organismi stabili previsti dalla presente circolare puo' essere presa in considerazione, ai fini della concessione dei contributi, l'attivita' programmata per l'intero anno teatrale. Gli organismi stabili debbono presentare istanze di contributo e bilanci unificati in rapporto alle complessive attivita' programmate, ferme restando in ogni caso le procedure prescritte per la realizzazione di iniziative all'estero. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva del teatro, puo' disporre - oltre al sovvenzionamento dell'attivita' di produzione ordinaria - la concessione di contributi forfettari finalizzati all'attuazione di progetti speciali annuali o pluriennali. Nelle stesse forme possono essere altresi' concessi contributi straordinari per iniziative realizzate in collaborazione con l'industria pubblica, radiofonica e televisiva, per la ripresa o la registrazione di spettacoli di rilevante interesse culturale.