Art. 8.
                    Compagnie a gestione privata

A)  Alle  compagnie  a  gestione  privata  che si qualifichino per la
continuita'  del  nucleo  artistico e della struttura organizzativa e
imprenditoriale, nonche' per il rilevante valore artistico, culturale
e  sociale  dei  progetti  di  attivita',  e  che  dispongano  di una
direzione  artistica  di  adeguata  professionalita'  possono  essere
concessi contributi forfettari iniziali.
L'assegnazione  dei  contributi  e' subordinata allo svolgimento, nel
periodo  ordinario,  di  almeno  centoventi  giornate  recitative  ed
all'impiego  di  un numero complessivo di scritturati non inferiore a
venti, con almeno otto effettivi interpreti.
Deroghe  alle  disposizioni di cui al precedente comma possono essere
previste,  su  parere della commissione consultiva per il teatro, per
compagnie   di   eccezionale   rilievo   artistico  e  qualificazione
imprenditoriale,  sempre  che  le  stesse  risultino  in possesso dei
requisiti di cui alla successiva lettera B).
B)  Alle  compagnie  che presentino adeguata capacita' professionale,
artistica  ed  organizzativa,  e  che  si  impegnino  a svolgere, nel
periodo  ordinario, almeno novanta giornate recitative, con programmi
ispirati  a finalita' artistiche, culturali e sociali e con l'impiego
di  un  numero  di  scritturati  non inferiore a quattordici, possono
essere concessi i seguenti contributi:
1)  contributi iniziali di avviamento, determinati in base ai criteri
di cui all'art. 2, quarto comma;
2)  contributi  percentuali  sugli incassi lordi nella misura del 20%
fino  ad un incasso medio a recita per spettacolo di L. 3.000.000 per
rappresentazioni di opere teatrali di autori italiani, e nella misura
del  10%  per  opere  di  autori stranieri fino ad un incasso medio a
recita per spettacolo di L. 1.500.000.
C) Le compagnie in possesso di adeguati requisiti di professionalita'
che  si  propongano  di  svolgere un'attivita' recitativa inferiore a
novanta  giornate,  ma  almeno  pari  o superiore a sessanta, possono
essere  ammesse - indipendentemente dal numero degli scritturati - ai
contributi percentuali di cui al n. 2) del precedente comma.
Al  termine  del  periodo  di  attivita'  ordinaria,  verificatesi le
condizioni  per  l'ammissione  ai contributi, alle compagnie previste
dal presente articolo possono essere concessi premi da determinare ai
sensi dell'art. 2, comma quinto e seguenti.