Art. 8. Compagnie a gestione privata A) Alle compagnie a gestione privata che si qualifichino per la continuita' del nucleo artistico e della struttura organizzativa e imprenditoriale, nonche' per il rilevante valore artistico, culturale e sociale dei progetti di attivita', e che dispongano di una direzione artistica di adeguata professionalita' possono essere concessi contributi forfettari iniziali. L'assegnazione dei contributi e' subordinata allo svolgimento, nel periodo ordinario, di almeno centoventi giornate recitative ed all'impiego di un numero complessivo di scritturati non inferiore a venti, con almeno otto effettivi interpreti. Deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma possono essere previste, su parere della commissione consultiva per il teatro, per compagnie di eccezionale rilievo artistico e qualificazione imprenditoriale, sempre che le stesse risultino in possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera B). B) Alle compagnie che presentino adeguata capacita' professionale, artistica ed organizzativa, e che si impegnino a svolgere, nel periodo ordinario, almeno novanta giornate recitative, con programmi ispirati a finalita' artistiche, culturali e sociali e con l'impiego di un numero di scritturati non inferiore a quattordici, possono essere concessi i seguenti contributi: 1) contributi iniziali di avviamento, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2, quarto comma; 2) contributi percentuali sugli incassi lordi nella misura del 20% fino ad un incasso medio a recita per spettacolo di L. 3.000.000 per rappresentazioni di opere teatrali di autori italiani, e nella misura del 10% per opere di autori stranieri fino ad un incasso medio a recita per spettacolo di L. 1.500.000. C) Le compagnie in possesso di adeguati requisiti di professionalita' che si propongano di svolgere un'attivita' recitativa inferiore a novanta giornate, ma almeno pari o superiore a sessanta, possono essere ammesse - indipendentemente dal numero degli scritturati - ai contributi percentuali di cui al n. 2) del precedente comma. Al termine del periodo di attivita' ordinaria, verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi, alle compagnie previste dal presente articolo possono essere concessi premi da determinare ai sensi dell'art. 2, comma quinto e seguenti.