Art. 9.
              Commedia musicale - Commedia con musiche
                        Sceneggiata - Cabaret

Agli  effetti  della  presente  normativa, gli spettacoli di commedia
musicale e di commedia con musiche sono equiparate agli spettacoli di
prosa.
Per  commedia  musicale  si  intende  il  lavoro  teatrale in cui gli
elementi  drammatici, musicali e coreografici, aventi caratteristiche
di originalita', si articolano inscindibilmente in una trama organica
che  si  sviluppa  attraverso  la continuita' dell'azione scenica. Si
puo'  prescindere  dal carattere di originalita' degli elementi sopra
indicati,  qualora  la  riproduzione  o  la rielaborazione di mani di
animatici   o  musicali  siano  necessariamente  richieste  dal  tema
dell'opera.
Per  commedia con musiche, si intende il lavoro teatrale che abbia le
caratteristiche tipiche dell'opera di prosa compiuta e nella quale le
esecuzioni     costituiscano     elemento     complementare     della
rappresentazione,  con  esclusione  di  movimenti  coreografici  e di
balletto.
Le  compagnie  che  svolgono  attivita' di sceneggiata possono essere
ammessi ai contributi percentuali sugli incassi nella misura prevista
dal precedente art. 8, lettera b), n. 2).
I  complessi  di  operetta  ed  i complessi di teatro cabaret possono
beneficiare,  in  presenza di adeguati requisiti di professionalita',
di premi finali, ai sensi dell'art. 2, commi quinto e seguenti.