Art. 9. Commedia musicale - Commedia con musiche Sceneggiata - Cabaret Agli effetti della presente normativa, gli spettacoli di commedia musicale e di commedia con musiche sono equiparate agli spettacoli di prosa. Per commedia musicale si intende il lavoro teatrale in cui gli elementi drammatici, musicali e coreografici, aventi caratteristiche di originalita', si articolano inscindibilmente in una trama organica che si sviluppa attraverso la continuita' dell'azione scenica. Si puo' prescindere dal carattere di originalita' degli elementi sopra indicati, qualora la riproduzione o la rielaborazione di mani di animatici o musicali siano necessariamente richieste dal tema dell'opera. Per commedia con musiche, si intende il lavoro teatrale che abbia le caratteristiche tipiche dell'opera di prosa compiuta e nella quale le esecuzioni costituiscano elemento complementare della rappresentazione, con esclusione di movimenti coreografici e di balletto. Le compagnie che svolgono attivita' di sceneggiata possono essere ammessi ai contributi percentuali sugli incassi nella misura prevista dal precedente art. 8, lettera b), n. 2). I complessi di operetta ed i complessi di teatro cabaret possono beneficiare, in presenza di adeguati requisiti di professionalita', di premi finali, ai sensi dell'art. 2, commi quinto e seguenti.