Art. 10. 
Istituzione di un consiglio di esperti presso la  direzione  generale
   del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione. 
 
  E' istituito presso la direzione generale del Tesoro  un  consiglio
di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di
pubblico indebitamento. Al consiglio e' affidato il compito di: 
    compiere studi e formulare  proposte  per  la  definizione  degli
indirizzi di politica finanziaria; 
    analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei
vari organismi internazionali; 
    analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa. 
  Il consiglio degli esperti e' composto di  dieci  membri,  nominati
  con decreto del Ministro del  tesoro,  su  proposta  del  direttore
  generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e  possono
  essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro,  i
  singoli  esperti   possono   rappresentare   l'Amministrazione   in
  organismi  nazionali  ed   internazionali   e   adempiere   compiti
  specifici. 
  I  compensi  degli  esperti  sono  fissati,  anche  in   deroga   a
  disposizioni di legge, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro.  I
  singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad  enti
  pubblici,  all'atto  della  nomina  sono  posti  di  diritto  nella
  posizione di fuori ruolo. 
  Il Ministro  del  tesoro  riferisce  per  iscritto  al  Parlamento,
  annualmente, sui lavori e le attivita' svolte dal  consiglio  degli
  esperti. 
  Il Ministro del tesoro e' autorizzato,  per  il  raggiungimento  di
  finalita' specifiche inerenti ai  compiti  del  suo  dicastero,  su
  proposta delle direzioni generali con responsabilita' economiche  e
  finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato,  a  stipulare,
  ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama,
  enti o societa' specializzate.