Art. 11. 
          Adeguamento degli organici della Corte dei conti 
 
  In  attesa  del  definitivo  riassetto  conseguente  ad  un   nuovo
ordinamento della Corte dei conti, la dotazione  organica  cumulativa
del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli  della
Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della  Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e dal  combinato  disposto  dell'articolo  5,
secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  dell'articolo  32
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
e dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
aprile 1982, n. 240, e' aumentata di cinquecento unita' - di cui  sei
posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente - tenuto
conto delle esigenze di funzionamento  e  di  operativita'  dei  vari
uffici e con assegnazione  prioritaria  alle  sezioni  e  delegazioni
regionali. 
  Il quadro E della tabella I  allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  e'  sostituito  dal  quadro
annesso alla presente legge, con effetto dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge stessa. 
  I posti portati in aumento nella qualifica di  dirigente  superiore
sono conferiti mediante scrutinio per  merito  comparativo  ai  primi
dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo  servizio  nella
qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali
fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 
  In attesa della disciplina organica di  cui  all'articolo  7  della
legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte  puo'  indire
speciali concorsi su base regionale e interregionale  per  provvedere
alla copertura dei posti portati  in  aumento  dal  precedente  primo
comma che risulteranno  disponibili  dopo  l'attuazione  delle  norme
contenute negli ultimi due commi del presente articolo. 
  Ai concorsi speciali pubblici indetti dal  Presidente  della  Corte
dei conti potra' partecipare il personale dell'istituto  in  possesso
del titolo di studio prescritto, oppure il  personale  inquadrato  in
qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo  di  studio
richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza. 
  Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi  e  la  composizione
delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non  sia
stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista  dalla
legge  11  luglio  1980,   n.   312,   dalle   disposizioni   vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. 
  All'uopo  si  dovra'  tener  conto  della  corrispondenza  tra   le
qualifiche  iniziali  delle  soppresse  carriere  e   le   qualifiche
funzionali istituite con la stessa legge. 
  In relazione  alle  eccezionali  esigenze  di  completamento  degli
organici, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  proprio
decreto, potra'  disporre  l'assunzione  degli  idonei  dei  concorsi
esterni banditi anteriormente all'entrata in  vigore  della  presente
legge per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei  conti  le
cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1 gennaio
1983. 
  In relazione al precedente comma verra'  data  la  precedenza  agli
idonei di concorsi interni.