Art. 11. Adeguamento degli organici della Corte dei conti In attesa del definitivo riassetto conseguente ad un nuovo ordinamento della Corte dei conti, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e' aumentata di cinquecento unita' - di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente - tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di operativita' dei vari uffici e con assegnazione prioritaria alle sezioni e delegazioni regionali. Il quadro E della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro annesso alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte puo' indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente primo comma che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute negli ultimi due commi del presente articolo. Ai concorsi speciali pubblici indetti dal Presidente della Corte dei conti potra' partecipare il personale dell'istituto in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovra' tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, potra' disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi esterni banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1 gennaio 1983. In relazione al precedente comma verra' data la precedenza agli idonei di concorsi interni.