Art. 13. Conferimento di posti per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro I posti di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le tabelle annesse alla presente legge, sono conferiti: a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalita' di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo; b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.