Art. 13. 
Conferimento di posti per il personale dell'Amministrazione  centrale
                       e periferica del tesoro 
 
  I posti di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione  centrale
e periferica  del  tesoro,  disponibili  a  seguito  delle  modifiche
apportate con le tabelle annesse alla presente legge, sono conferiti: 
    a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalita' di  cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio
1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo; 
    b) per il 40 per cento utilizzando  le  graduatorie  relative  al
concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di  cui
all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le
graduatorie del concorso speciale per esami  di  cui  all'articolo  6
della stessa legge.