Art. 2.
Imputazione della spesa   e  prescrizione  delle  rate  di  stipendi,
                      pensioni ed altri assegni

  All'articolo  20  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e' inserito,
dopo il quinto, il seguente comma:
  "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni
ed  assegni  congeneri  sono  imputate  alla  competenza del bilancio
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti".
    Il  limite  di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del
regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo,
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904,
e' elevato a lire 10 milioni.
  La     tessera     personale     di    riconoscimento    rilasciata
dall'Amministrazione  dello  Stato  ai  propri  dipendenti  civili  e
militari  in attivita' di servizio costituisce documento valido anche
ai  fini  della  riscossione,  senza limite di importo, dei titoli di
spesa  emessi  a favore del predetto personale per il pagamento degli
stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie.
  Il  primo  comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio
1939,  n.  295,  convertito  nella  legge  2  giugno 1939, n. 739, e'
sostituito dai seguenti:
  "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione
e  gli  assegni  indicati  nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto
1917,  n.  1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di
cinque anni.
  Il  termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate
e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente
spettanti  ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in
cui il diritto puo' essere fatto valere".
 
          NOTE

          Nota all'art. 2, primo comma:
            La  legge  5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio), all'art. 20, disciplina gli impegni.

          Nota all'art. 2, secondo comma:
            Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 novembre
          1976,  n. 904 (Modificazioni agli articoli 48, primo comma,
          250    e   420,   quarto   comma,   del   regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale  dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio
          1924,  n. 827, e successive modificazioni, nonche' all'art.
          1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 luglio
          1967,  n.  851,  recante  norme  in  materia  di tessere di
          riconoscimento   rilasciate   dalle  amministrazioni  dello
          Stato) nell'art. 3, dispone:
            "Il  quarto  comma  dell'art.  420  del  regio decreto 23
          maggio  1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
          n.  1544,  e  successivamente  modificato  dai  decreti del
          Presidente  della  Repubblica  25  gennaio 1962, n. 71 e 24
          novembre 1965, n. 1563, e' sostituito dal seguente:
              "Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni
          e  quattrocentomila  puo' essere effettuato, in deroga alle
          norme  di  cui  ai  precedenti commi del presente articolo,
          anche  su  esibizione  di  uno  dei  seguenti  documenti di
          identita' personale:
                1) passaporto;
                2)   tessera   personale  di  riconoscimento  di  cui
          all'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 28
          luglio  1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali
          ai  propri  dipendenti,  civili e militari, in attivita' di
          servizio ed in quiescenza nonche' ai loro familiari;
                3) libretto per licenza di porto d'armi;
                4) tessera postale di riconoscimento;
                5)   patente   di   abilitazione  per  la,  guida  di
          autoveicoli o motoveicoli;
                6) carta d'identita'".

          Note all'art. 2, quarto comma:
            -  L'art.  2  del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n.
          295  (Recupero  dei crediti verso impiegati e pensionali, e
          prescrizione   biennale  di  stipendi,  pensioni  ed  altri
          emolumenti), prevedeva la prescrizione biennale.
            - Il testo del decreto-legge luogotenenziale n. 1278/1917
          (articolo unico) e' il seguente:
            "Sono  compresi  tra  gli assegni personali soggetti alla
          prescrizione  biennale,  giusta  la  legge 9 marzo 1871, n.
          102,  le indennita' di missione, quelle di tramutamento, le
          indennita' di residenza, le indennita' eventuali e speciali
          per  il  Regio  Esercito  e per la Regia Marina e quelle di
          guerra,  i compensi mensili straordinari previsti dall'art.
          3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ed in genere tutti gli
          assegni  fissi  di  cui  nell'art.  3 della legge 22 luglio
          1894, n. 339,".