Art. 3.
Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo
unico approvato con decreto   del   Presidente  della  Repubblica  29
                       dicembre 1973, n. 1092.

  La  norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
deve  intendersi  applicabile  nel  caso  in  cui,  verificandosi  le
condizioni  stabilite  negli  articoli  204  e 205 dello stesso testo
unico,  il  provvedimento  definitivo di concessione e riliquidazione
della  pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con
altro provvedimento formale soggetto a registrazione.
  All'articolo   206  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  numero  1092,  e'
aggiunto il seguente comma:
  "Il  mancato  recupero  derivante dall'applicazione della norma del
presente  articolo  puo'  essere addebitato all'impiegato soltanto in
caso di dolo o colpa grave".
  Ai  fini  dell'accertamento  della  colpa  grave  l'amministrazione
dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale
dovranno   essere   evidenziate   le  circostanze  di  fatto  in  cui
l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.
  La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al
consiglio di amministrazione.
 
          Nota all'art. 3:
            Si  trascrive  il  testo  degli articoli da 203 a 206 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n.  1092  (Testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
            "Art.  203.  (Competenza).  - Il provvedimento definitivo
          sul  trattamento  di  quiescenza  puo'  essere  revocato  o
          modificato  dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme
          contenute negli articoli seguenti".
            "Art.  204.  (Motivi).  -  La revoca o la modifica di cui
          all'articolo precedente puo' aver luogo quando:
              a)  vi  sia stato errore di fatto o sia stato omesso di
          tener conto di elementi risultanti dagli atti;
              b)  vi  sia  stato errore nel computo dei servizi o nel
          calcolo  del  contributo  del  riscatto,  nel calcolo della
          pensione,  assegno  o  indennita' o nell'applicazione delle
          tabelle  che  stabiliscono  le aliquote o l'ammontare della
          pensione, assegno o indennita';
              c)   siano   stati   rinvenuti   documenti  nuovi  dopo
          l'emissione del provvedimento;
              d)   il  provvedimento  sia  stato  emesso  in  base  a
          documenti riconosciuti o dichiarati falsi".
            "Art.  205.  (Iniziativa  e  termini).  -  La revoca e la
          modifica    sono   effettuate   d'ufficio   o   a   domanda
          dell'interessato.
            Nei  casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il
          provvedimento  e' revocato o modificato d'ufficio non oltre
          il  termine  di  tre  anni  dalla data di registrazione del
          provvedimento stesso;
            nei  casi  di citi alle lettere c) e d) di detto articolo
          il  termine  e'  di  sessanta  giorni  dal rinvenimento dei
          documenti   nuovi   dalla   notizia  della  riconosciuta  o
          dichiarata falsita' dei documenti.
            La  domanda  dell'interessato  deve  essere presentata, a
          pena  di  decadenza,  entro  i  termini stabiliti dal comma
          precedente;
            nei  casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il
          termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato
          comunicato all'interessato".
            "Art.  206.  (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza
          del   provvedimento  revocato  o  modificato,  siano  state
          riscosse  rate  di pensione o di assegno ovvero indennita',
          risultanti  non  dovute,  non  si fa luogo a recupero delle
          somme  corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano
          state  disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso
          dell'interessato".
            A  questo  art.  206  e'  stato aggiunto un secondo comma
          dall'art. 3 della legge qui pubblicata.