Art. 5.
Trasferimento  della  gestione  dei certificati di credito del Tesoro
    alla competenza della Direzione generale del debito pubblico.

  Ferme   restando,   ai   sensi   delle   vigenti  disposizioni,  le
attribuzioni  della  direzione  generale  del  Tesoro  in  materia di
emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, la gestione dei
titoli  stessi,  emessi  e  da  emettere,  e' affidata alla Direzione
generale del debito pubblico.
  All'articolo  77  del  testo unico delle leggi sul debito pubblico,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio
1963, n. 1343, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'Amministrazione  del  debito pubblico ha facolta' di eliminare i
titoli   che   non   abbiano   formato  oggetto  di  opposizione.  La
parificazione  da  parte  della  Corte  dei  conti delle contabilita'
ordinarie  e  straordinarie  relative  ai  titoli  di debito pubblico
verra' eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato".
  La  disposizione del precedente comma si applica ai titoli di tutti
i prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico,
compresi quelli indicati nell'articolo precedente.
 
          Nota all'art. 5, secondo comma:
            L'art. 77 del testo unico delle leggi sul debito pubblico
          disciplina la "conservazione dei documenti".