Art. 6. 
Adeguamento degli  organici  dell'Amministrazione  centrale  e  delle
                  direzioni provinciali del Tesoro 
 
  Le     dotazioni     organiche     cumulative     del     personale
dell'Amministrazione  centrale  e  delle  direzioni  provinciali  del
Tesoro, previste dall'articolo  5,  comma  secondo,  della  legge  11
luglio 1980, n. 312, possono essere  aumentate,  rispettivamente,  di
mille e di tremilatrecento unita'. 
  Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel  limite  di
cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso  alle
accertate esigenze dei servizi. 
  Cinquecento  delle  mille  unita'  portate  in  aumento  nei  ruoli
dell'Amministrazione  centrale  saranno  adibite  ai  servizi   della
Direzione generale  degli  istituti  di  previdenza,  per  almeno  un
triennio, per provvedere  alle  eccezionali  esigenze  di  attuazione
della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 
  In attesa della disciplina organica di  cui  all'articolo  7  della
legge 11 luglio 1980, n. 312, il  Ministro  del  tesoro  puo'  indire
speciali   concorsi,   rispettivamente   su   base   nazionale    per
l'Amministrazione centrale e su base regionale e  interregionale  per
l'Amministrazione periferica, per la copertura dei posti  portati  in
aumento e di quelli comunque disponibili. 
  Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione
delle commissioni esaminatrici  sono  applicabili  le  norme  vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della  legge  11  luglio
1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche  iniziali
delle soppresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite
con la legge stessa. 
  E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in
parte le prove di esame di accesso  alla  seconda,  terza,  quarta  e
quinta  qualifica  funzionale  con  appositi  tests  bilanciati,   da
risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali,
tendenti  ad  accertare  la  maturita'  e  la  professionalita'   dei
candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono  chiamati
a svolgere. 
  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  si  procedera'
all'inquadramento  nelle  qualifiche  funzionali  degli  idonei   dei
concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le
qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale  e  delle
direzioni provinciali del Tesoro. 
  Il  personale  non  insegnante  delle   scuole   statali   materne,
elementari,  secondarie  ed  artistiche,  nonche'  il  personale  non
docente  delle   universita'   e   degli   istituti   di   istruzione
universitaria, escluso quello delle carriere direttive,  in  servizio
alla data di entrata in vigore della presente  legge  da  almeno  due
anni presso le direzioni provinciali del Tesoro, puo' chiedere, entro
60 giorni dalla data anzidetta, il  collocamento  nel  corrispondente
livello   retributivo   del   ruolo   organico   dell'Amministrazione
periferica del tesoro sopra menzionata. 
  Il predetto personale, previo favorevole parere  del  consiglio  di
amministrazione, e' inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali
con relativo incremento degli organici di  cui  al  primo  comma.  In
conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli  del
Ministero della  pubblica  istruzione,  ai  quali  appartenevano  gli
interessati, saranno ridotti di un numero di posti  uguale  a  quello
degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro. 
  Il  soprannumero  di  cui  al  comma  precedente  e'  assorbito  in
corrispondenza  dei  posti  disponibili  nella   dotazione   organica
cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n.  312,
fatta salva la riserva  dei  posti  prevista  dall'articolo  9  della
medesima legge. 
  Al personale di cui  all'ottavo  comma  del  presente  articolo  si
applica la normativa di stato giuridico e  di  trattamento  economico
relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. 
  Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli
effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. 
 
          Nota all'art. 6, primo comma:
            Il  testo  dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312
          (Nuovo  assetto retributivo-funzionale del personale civile
          e militare dello Stato) e' il seguente:
            "Art.  5. (Dotazioni organiche). - Con successivo disegno
          di   legge   da   presentarsi  entro  il  termine  previsto
          dall'articolo  26-quinquies  del  decreto-legge 30 dicembre
          1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980,
          n.  33,  sara'  stabilita la dotazione organica complessiva
          per  ogni  qualifica  funzionale  sulla base delle esigenze
          globali delle amministrazioni interessate.
            In  attesa  della  legge  di  cui al comma precedente, la
          dotazione  organica  cumulativa delle qualifiche funzionali
          e'  stabilita  in  misura  pari  alla somma delle dotazioni
          organiche   complessive   delle   diverse   carriere  degli
          impiegati  e degli operai esistenti alla data del 1 gennaio
          1978,  esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero
          di  posti  necessari alla sistemazione del personale di cui
          agli   articoli   31,  32,  33  e  34,  nonche'  di  quello
          interessato   ai   trasferimenti  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.
            Nelle  nuove dotazioni sara' reso indisponibile un numero
          di  posti  pari  a  quello  del  personale  non di ruolo da
          sistemare  ai  sensi  degli  articoli  30, 31, 32, 33 e 34,
          nonche'  di  quello  interessato ai trasferimenti di cui ai
          decreti  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616 e 618".

          Nota  all'art. 6, terzo comma: La legge 7 febbraio 1979, n.
          29, riguarda la Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
          lavoratori ai fini previdenziali.

          Nota all'art. 6, quarto comma:
            L'art.  7  della  legge  n. 312/1980 disciplina l'accesso
          alle qualifiche per il personale dei Ministeri.

          Nota all'art. 6, quinto comma:
            La  legge 11 luglio 1980, n. 312, e' entrata in vigore il
          13 luglio 1980.

          Note all'art. 6, decimo comma:
            -  Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.  312/1980 e'
          riportato nella nota all'art. 6, primo comma.
            -  Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 312/1980 e' il
          seguente:
            "Art.  9.  (Riserva  di posti). - L'ottanta per cento dei
          posti  che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche
          funzionali,  dopo  l'inquadramento definitivo del personale
          nelle  qualifiche,  e'  riservato  al personale in servizio
          alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, che
          abbia  tutti  i  requisiti  all'uopo richiesti dal relativo
          bando.
            Detti  posti  saranno conferiti mediante concorso interno
          nazionale  in  conformita'  delle norme che saranno fissate
          con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative.
            La   presente   norma   si   applica  una  sola  volta  e
          contemporaneamente al primo concorso pubblico".