Art. 7. 
              Ristrutturazione del sistema informativo 
                per i servizi provinciali del Tesoro 
 
  Al fine di adeguare le strutture e  le  tecniche  operative  ad  un
rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici,  il
sistema informativo e' costituito e aggiornato in base  a  tecnologie
che consentano autonoma capacita' di elaborazione e di  archiviazione
a livello sia centrale che decentrato. 
  Per l'organizzazione, il funzionamento e la  gestione  del  sistema
informativo sono istituiti uffici  diretti  da  primi  dirigenti  del
ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. Ai compiti di  analisi,
programmazione e sviluppo e' addetto, di norma, personale  del  ruolo
delle direzioni provinciali del Tesoro. 
  Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e  le
attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le  procedure
e modalita' con cui il sistema  informativo  si  integra  nell'azione
amministrativa e contabile delle direzioni  provinciali  del  Tesoro,
prevedendo  una  struttura  prevalentemente  decentrata  dei  servizi
dell'informatica. 
  Le attribuzioni  di  pertinenza  delle  direzioni  provinciali  del
Tesoro,  sedi  di  centro  meccanografico,  previste  dalla  legge  3
febbraio 1951, n. 38, e dalle  relative  disposizioni  regolamentari,
sono  trasferite,  secondo  le  rispettive  competenze,  agli  uffici
periferici di cui al precedente secondo comma. 
 
          Nota all'art. 7, quarto comma:
            La  legge  3 febbraio 1951, n. 38, disciplina l'Emissione
          meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed
          il  pagamento  del  debito vitalizio dello Stato a mezzo di
          assegni di conto corrente postale di serie speciale.