Art. 8.
                      Disciplina delle reggenze

  Con  decreto  del Ministro del tesoro sono determinate le modalita'
per  il  conferimento  della  reggenza in caso di mancanza, assenza o
impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale
del  tesoro,  di  una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli
uffici  a  livello  dirigenziale  in  cui  questa e' ripartita, di un
ufficio periferico del sistema informativo.
  Nel  caso  in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche
in   deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  4  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza puo'
essere  affidata  anche  ad un impiegato con qualifica funzionale non
inferiore all'ottava.
 
          Nota all'art. 8, secondo comma:
            Il  testo  dell'art.  4  del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 748/1972 e' il seguente:
            "Art.  4.  (Funzioni  dei dirigenti generali e qualifiche
          superiori).  -  I  funzionari  con  qualifica  di dirigente
          generale  e  qualifiche superiori esercitano le funzioni di
          capo  delle  direzioni  generali  o degli uffici centrali o
          periferici  di  livello pari o superiore, nonche' quelle di
          consigliere  ministeriale con compiti di studi e ricerca ed
          altre  di  pari  rilevanza  specificate  dalle disposizioni
          particolari concernenti le singole Amministrazioni".