Art. 9.
                       Revisione dei pagamenti

  La  revisione  dei  pagamenti delle spese fisse di competenza delle
direzioni   provinciali   del   Tesoro  disposti  mediante  procedure
automatizzate  dovra'  essere  espletata  entro il termine di un anno
dalle relative lavorazioni.
  Le   liquidazioni  di  cui  al  precedente  comma  hanno  carattere
provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.
  Limitatamente  al  periodo  che  va dal 1 gennaio 1970 alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli  eventuali indebiti
pagamenti  derivanti  dall'adozione delle procedure anzidette saranno
imputabili  ai  dipendenti  delle  direzioni  provinciali  del Tesoro
soltanto in caso di dolo o colpa grave.
  Per  i  pagamenti  effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione
potra' essere espletata entro il termine di due anni.