IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema; Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel piu' breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detergenti sintetici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, destinati al lavaggio di indumenti o stoviglie, aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati: 4,50% per i detersivi da bucato in macchina lavatrice; 4,00% per i detersivi da bucato a mano e per comunita'; 6,00% per i detersivi da lavastoviglie; 2,00% per i detersivi per piatti a mano. 2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di detergenti sintetici di cui al precedente comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 ottobre 1985. 3. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 marzo 1986.