IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione  delle  acque  desta
gravi preoccupazioni,  anche  per  le  sue  implicazioni  sociali  ed
economiche,  nelle  zone  che  finora  risultano  essere   fortemente
colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte  a  rimuovere
le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema; 
  Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessita' ed  urgenza
di dettare nuove disposizioni per il  contenimento,  nel  piu'  breve
tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei  suoi  composti  nella
produzione di detergenti sintetici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per l'ecologia, di concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  della
sanita'; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio  dello
Stato, la  detenzione  e  l'immissione  in  commercio  di  detergenti
sintetici di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1983,  n.  136,
destinati al lavaggio di indumenti o stoviglie, aventi  un  contenuto
di composti di fosforo,  espressi  come  fosforo,  in  concentrazioni
superiori ai limiti sottoelencati: 
    4,50% per i detersivi da bucato in macchina lavatrice; 
    4,00% per i detersivi da bucato a mano e per comunita'; 
    6,00% per i detersivi da lavastoviglie; 
    2,00% per i detersivi per piatti a mano. 
  2. La produzione e l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di
detergenti sintetici di cui al precedente comma 1, con  contenuto  di
composti di fosforo, espressi come fosforo,  consentito  dalle  norme
vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e
superiore ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 ottobre 1985. 
  3.  La  detenzione  e  l'immissione  in  commercio  dei  detergenti
sintetici, con  contenuto  di  composti  di  fosforo,  espressi  come
fosforo, consentito dalle norme  vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati  al  comma
1, sono consentite sino al 31 marzo 1986.