Art. 2. 1. Entro il 31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti, di cui all'articolo precedente, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei detersivi azione analoga a quella del fosforo. 2. L'individuazione e' fatta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'. 3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di detergenti sintetici. 4. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti. 5. A decorrere dal 1 settembre 1986 sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici per bucato aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore al 2,50 per cento. 6. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici per bucato con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito nel precedente comma 5, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 del precedente articolo, sono consentite per ulteriori sei mesi.