Art. 2.

  1.  Entro  il  31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che
possono  essere  ammesse  nella  produzione  dei  detergenti,  di cui
all'articolo precedente, in sostituzione dei composti di fosforo, per
esplicare  nell'impiego  dei  detersivi  azione  analoga a quella del
fosforo.
  2.  L'individuazione  e'  fatta  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e con il Ministro per l'ecologia, sentito il parere
del Consiglio superiore di sanita'.
  3.  Per  l'acquisizione  di  elementi di valutazione in ordine alle
esigenze  tecnico-produttive  ed  ai  riflessi sanitari ed ambientali
dell'impiego  delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni
di categoria dei produttori di detergenti sintetici.
  4.  Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni da osservare
per  l'impiego  delle  sostanze  ammesse  ed  il  confezionamento dei
prodotti.
  5.  A  decorrere  dal  1 settembre 1986 sono vietate la produzione,
l'introduzione   nel   territorio   dello   Stato,  la  detenzione  e
l'immissione  in  commercio di detergenti sintetici per bucato aventi
un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore
al 2,50 per cento.
  6.  La  detenzione  e  l'immissione  in  commercio  dei  detergenti
sintetici  per  bucato con contenuto di composti di fosforo, espressi
come fosforo, superiore a quello stabilito nel precedente comma 5, ma
contenuto  nei  limiti  massimi  indicati  al  comma 1 del precedente
articolo, sono consentite per ulteriori sei mesi.