Art. 4. 1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000. 2. L'inosservanza delle condizioni da osservare nel confezionamento dei prodotti, stabilite dal comma 4 dell'articolo 2, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. 3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 2, comma 6, del presente decreto. 4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza.