Art. 4.

  1.  Le  violazioni  delle  disposizioni  contenute nell'articolo 1,
comma  2,  e  nell'articolo  2,  comma  5,  del presente decreto sono
punite,  ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda
da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.
  2. L'inosservanza delle condizioni da osservare nel confezionamento
dei prodotti, stabilite dal comma 4 dell'articolo 2, ove il fatto non
costituisca  piu'  grave  reato,  e'  punibile  con  l'ammenda  da L.
1.000.000 a L. 10.000.000.
  3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, salvo
che  il fatto non costituisca piu' grave reato, i contravventori alle
disposizioni  contenute  nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 2,
comma 6, del presente decreto.
  4.  La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti
commi importa la pubblicazione della sentenza.