(Norme-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui  al  quarto  comma
dell'art. 6 della legge n. 7/1973 le  imprese  distributrici  di  cui
all'art. 4 della stessa legge che intendano realizzare  o  potenziare
impianti fissi nel settore del  gas  di  petrolio  liquefatto  e  che
intendano avvalersi della facolta' prevista dal citato  quarto  comma
dell'art.  6  devono  provvedere  comunque   all'investimento   delle
cauzioni in titoli di Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  e  chiedere
successivamente  al  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato lo svincolo di  una  quota  fino  al  40%  del  loro
ammontare globale per  la  realizzazione  o  il  potenziamento  degli
impianti fissi autorizzati. 
  La relativa  autorizzazione  e'  subordinata  all'esito  favorevole
dell'istruttoria  concernente  anche  gli   aspetti   prioritari   ed
operativi dell'iniziativa da agevolare.