Art. 10. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge n. 7/1973 le imprese distributrici di cui all'art. 4 della stessa legge che intendano realizzare o potenziare impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto e che intendano avvalersi della facolta' prevista dal citato quarto comma dell'art. 6 devono provvedere comunque all'investimento delle cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e chiedere successivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo svincolo di una quota fino al 40% del loro ammontare globale per la realizzazione o il potenziamento degli impianti fissi autorizzati. La relativa autorizzazione e' subordinata all'esito favorevole dell'istruttoria concernente anche gli aspetti prioritari ed operativi dell'iniziativa da agevolare.