Art. 3. Alle unita' di personale statale regionale e comunale, individuate dai rispettivi uffici e comandi, comunque impegnati nell'attivita' di soccorso ed assistenza ai cittadini colpiti dall'incendio ai depositi di carburanti AGIP-Petroli, possono essere riconosciuti, a decorrere dal 21 dicembre 1985, compensi per prestazioni di lavoro straordinario, sempre che siano state effettivamente eseguite, fino al limite massimo di cento ore mensili e per la durata di tre mesi. Alla relativa liquidazione provvede il prefetto di Napoli con onere a carico del fondo per la protezione civile, utilizzando le somme gia' poste a disposizione del prefetto stesso per altre calamita'. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento di cui alla presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 2 gennaio 1986 Il Ministro: ZAMBERLETTI