Art. 3. 
 
  Alle unita' di personale statale regionale e comunale,  individuate
dai rispettivi uffici e comandi, comunque impegnati nell'attivita' di
soccorso ed assistenza ai cittadini colpiti dall'incendio ai depositi
di carburanti AGIP-Petroli, possono essere riconosciuti, a  decorrere
dal  21  dicembre  1985,   compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario, sempre che siano state effettivamente  eseguite,  fino
al limite massimo di cento ore mensili e per la durata di tre mesi. 
  Alla relativa liquidazione provvede il prefetto di Napoli con onere
a carico del fondo per la protezione  civile,  utilizzando  le  somme
gia' poste a disposizione del prefetto stesso  per  altre  calamita'.
Resta salvo il diritto  di  rivalsa  nei  confronti  degli  eventuali
responsabili dell'evento di cui alla presente ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 2 gennaio 1986 
 
                                             Il Ministro: ZAMBERLETTI