Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' consentito un periodo di tre mesi da quest'ultima data per lo smaltimento delle scorte. Roma, addi' 3 marzo 1986 Il Ministro della sanita' Degan Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Pandolfi Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Altissimo