Art. 3. 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. E' consentito un periodo di tre mesi da  quest'ultima  data
per lo smaltimento delle scorte. 
    Roma, addi' 3 marzo 1986 
 
                      Il Ministro della sanita' 
                                Degan 
 
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
                              Pandolfi 
 
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
                              Altissimo