Art. 3. 
 
  Le attivita' relative alle operazioni di  solo  prelievo  di  cuore
debbono essere effettuate dai sanitari gia' autorizzati, con appositi
decreti  ministeriali  che  fanno  parte  integrante   del   presente
provvedimento, al prelievo di cuore da cadavere a scopo di  trapianto
terapeutico.