Art. 3. 
 
  I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni
e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, ne tagli da
lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500  milioni,  1
miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.