Art. 4. 
 
  I certificati e le relative cedole  sono  equiparati  a  tutti  gli
effetti  ai  titoli  del  debito  pubblico  e  loro  rendite  e,   in
particolare, sono esenti: 
    a) da ogni imposta diretta reale presente e futura; 
    b) dall'imposta sulle successioni; 
    c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli  atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. 
  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo  i  titoli  sono   esenti
dall'obbligo  di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto   di
accertamento di ufficio; anche se  denunciati,  essi  non  concorrono
alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle  lettere
b) e c); si applicano, altresi', le esenzioni  previste  dall'art. 31
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,
n. 601. 
  I certificati medesimi sono  ammessi  di  diritto  alla  quotazione
ufficiale, sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'istituto  di
emissione e'  autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  possono  essere
accettati   quali   depositi   cauzionali   presso    le    pubbliche
amministrazioni.