Art. 7. 
 
  I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle  aziende
di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di  cui   all'art. 5   del   decreto
ministeriale 29 dicembre 1984. 
  Le aziende di credito, gli istituti  centrali  di  categoria  e  le
societa' finanziarie di cui al precedente comma  possono  partecipare
alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.