Art. 7. I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984. Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le societa' finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.