Art. 8. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso e riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento. Tale provvigione verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente articolo 7, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.