Art. 8. 
 
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative   al   collocamento   dei
certificati di credito di cui al presente decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia. 
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti alle operazioni in parola saranno  regolati  dalle  norme
contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985. 
  A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio  reso  e
riconosciuta alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare  nominale
sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento. 
  Tale provvigione verra' attribuita,  in  tutto  o  in  parte,  agli
operatori bancari e finanziari di cui al precedente  articolo  7,  in
relazione agli impegni che assumeranno con  la  Banca  d'Italia,  ivi
compresi quelli di offrire i  titoli  alla  clientela  al  prezzo  di
emissione, senza  applicare  alcun  onere  di  intermediazione  sulle
sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi,  alla  consegna  dei
titoli agli aventi diritto.