Il MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 14, n. 3, punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come integrato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 690, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni; Vista la direttiva del Consiglio n. 85/576/CEE del 20 dicembre 1985 concernente la franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1985, concernente l'esenzione dei diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunita' ed in provenienza da Paesi terzi; Decreta: Art. 1. Il testo del punto 3, della lettera b) dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1985, e' sostituito dal seguente: 3) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 unita' di conto europee.