Il MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 14, n. 3, punto III,  delle  disposizioni  preliminari
alla tariffa dei dazi doganali  d'importazione,  come  integrato  con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 690, che
stabilisce le norme relative alla importazione  in  franchigia  delle
merci oggetto di piccole spedizioni; 
  Vista la direttiva del Consiglio n. 85/576/CEE del 20 dicembre 1985
concernente la franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni
prive di carattere commerciale; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del  9   dicembre   1985,   concernente
l'esenzione  dei  diritti  doganali  per  merci  oggetto  di  piccole
spedizioni all'interno della Comunita' ed  in  provenienza  da  Paesi
terzi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il testo del punto 3, della lettera  b)  dell'art.  1  del  decreto
ministeriale 27 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 9 dicembre 1985, e' sostituito dal seguente: 
    3) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 unita' di
conto europee.