Art. 5. 
 
  1. Nelle relazioni per le  quali  si  e'  adottato,  in  regime  di
reciprocita', lo scambio della contabilita' in  diritto  speciale  di
prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i  valori  in
franchi-oro determinati in base ai presente decreto sono convertibili
in  DTS  utilizzando  il  tasso  di  conversione:  1  DTS   =   3,061
franchi-oro.