Art. 2. 1. Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, ivi compresa la tassa terminale telegrafica di cui all'art. 1, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i telegrammi istradati su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.