Art. 2. 
 
  1. Nelle relazioni telegrafiche tra  l'Italia  ed  i  sottoelencati
Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa  di  pertinenza
italiana espresse in franchi-oro, ivi  compresa  la  tassa  terminale
telegrafica di cui all'art. 1, per i telegrammi  aventi  corso  sulle
vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
    
  2. Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i  telegrammi
istradati su vie alternative, di trabocco o di  soccorso  variano  in
relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base  degli
accordi con i Paesi stessi e  secondo  i  criteri  adottati  in  sede
internazionale.