Art. 7. 
 
  1. Nelle relazioni per le  quali  si  e'  adottato,  in  regime  di
reciprocita', lo scambio della contabilita' in  diritto  speciale  di
prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), i valori  in
franchi-oro,  determinati  in  base   al   presente   decreto,   sono
convertibili in DTS utilizzando il tasso  di  conversione:  1  DTS  =
3,061 franchi-oro.