Art. 14.
  Termine per la richiesta  di  registrazione  degli atti soggetti ad
                     approvazione od omologazione

    1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte
  della   pubblica   amministrazione   o  dell'autorita'  giudiziaria
  ordinaria  e  per quelli che non possono avere esecuzione senza che
  sia  trascorso  un  intervallo  di  tempo  fissato  dalla legge, il
  termine  di  cui  all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in
  cui  i  soggetti  tenuti  a richiedere la registrazione hanno avuto
  notizia,  a  norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o
  di  omologazione  ovvero  dal  giorno  in  cui  l'atto  e' divenuto
  altrimenti eseguibile.
    2.   Agli   effetti  del  presente  articolo  i  funzionari  e  i
  cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione
  od    omologazione    dell'atto   devono,   entro   cinque   giorni
  dall'emanazione  del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero
  ai  notai  o  funzionari  che  hanno rogato l'atto mediante lettera
  raccomandata con avviso di ricevimento.
    3.  All'atto  da  registrare  devono  essere uniti in originale o
  copia  autenticata,  a  cura  del  richiedente, il provvedimento di
  approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.