Art. 15. Registrazione d'ufficio 1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie, qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili; b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi; c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti; d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti; e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo. 2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.