Art. 17. 
  Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di 
                 locazione ed affitto di beni immobili 
 
    1. L'imposta dovuta sulle cessioni, risoluzioni e proroghe anche 
  tacite di contratti di locazione ed affitto di beni immobili 
  esistenti nel territorio dello Stato, regolarmente registrati, e' 
  liquidata dalle stesse parti contraenti ed assolta entro venti 
  giorni mediante versamento del relativo importo in un conto 
  corrente postale intestato all'ufficio del registro presso cui e' 
  stato registrato il contratto. Il termine predetto decorre dalla 
  data in cui hanno effetto la cessione, la risoluzione o la proroga. 
    2. La disposizione del comma 1 si applica anche nelle ipotesi di 
  cui all'art. 36, commi 1 e 4, qualora si riferiscano a contratti, 
  gia' registrati, di locazione o affitto di beni immobili  esistenti
nello Stato. 
    3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il 
  Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono stabiliti i numeri 
  del conto corrente postale di cui al comma 1 ed e' approvato lo 
  speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il 
  nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti tra le quali 
  questo e' stato posto in essere, gli estremi di registrazione del 
  contratto ceduto, risolto o prorogato. L'apposizione da parte 
  dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso 
  l'ufficio del registro della parte del modello  ad  esso  riservata
costituiscono registrazione agli effetti del presente testo unico. 
    4. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani 
  di durata pluriennale l'imposta e' dovuta annualmente 
  sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di 
  esso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, 
  comprese le annualita' conseguenti a proroghe del contratto 
  comunque disposte, deve essere liquidata e versata secondo le 
  modalita' del presente  articolo  entro  venti  giorni  dall'inizio
dell'annualita'.