Art. 19.
          Denuncia di eventi successivi alla registrazione

    1.  L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto,
  l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e
  il  verificarsi  di  eventi  che, a norma del presente testo unico,
  diano  luogo  ad  ulteriore  liquidazione  di imposta devono essere
  denunciati  entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei
  loro  aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta
  la  registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si
  riferiscono.
    2.  Il  termine di cui al comma 1 e' elevato a sessanta giorni se
  l'evento  dedotto  in  condizione  e'  connesso alla nascita o alla
  sopravvivenza di una persona.
    3.  Per gli aumenti di capitale di cui al comma 6 dell'art. 27 la
  denuncia deve essere presentata, per le quantita' sottoscritte fino
  al  decorso  di  un  trimestre  dalla  delibera, entro venti giorni
  successivi  alla  scadenza  del trimestre ed entro venti giorni dal
  decorso  di  ogni  successivo  trimestre  per  quelle  sottoscritte
  successivamente.  Per  le  delibere  soggette  ad  omologazione  la
  disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del
  provvedimento  di omologazione anziche' a quella della delibera. In
  caso  di  emissione  di  obbligazioni  convertibili  in  azioni  la
  denuncia  deve  essere  presentata,  per le quantita' convertite in
  ciascun  trimestre  del  periodo  o dei periodi di convertibilita',
  entro  venti  giorni dal decorso del trimestre; per le obbligazioni
  convertibili  in  azioni  di altra societa' la denuncia deve essere
  presentata da questa.