Art. 25.
                  Atti a titolo oneroso e gratuito

    1.  Un  atto  in  parte  oneroso  e in parte gratuito e' soggetto
  all'imposta  di  registro  per  la  parte  a  titolo oneroso, salva
  l'applicazione  dell'imposta  sulle donazioni per la parte a titolo
  gratuito.