Art. 26. 
                     Presunzione di liberalita' 
 
    1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per 
  oggetto immobili ma  fino  a  concorrenza  del  minore  dei  valori
  permutati, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in  linea
  retta o che tali  siano  considerati  ai  fini  dell'imposta  sulle
  successioni e donazioni  si  presumono  donazioni,  con  esclusione
  della prova contraria, se l'ammontare complessivo  dell'imposta  di
  registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche
  se richiesta successivamente alla registrazione, risulta  inferiore
  a quello delle imposte  applicabili  in  caso  di  trasferimento  a
  titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. 
    2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra 
  loro sussista o meno un rapporto di  coniugio  o  di  parentela  in
  linea retta o che sia considerato tale ai sensi  del  comma  1.  In
  mancanza di tale dichiarazione  il  trasferimento  si  considera  a
  titolo gratuito ove al  momento  della  registrazione  non  risulti
  comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia  l'inesistenza  del
  rapporto di coniugio o di parentela  in  linea  retta  puo'  essere
  provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in  tale  caso
  spetta il rimborso della maggiore imposta pagata. 
    3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di 
  divisione e nelle vendite ai pubblici incanti. 
    4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui 
  al comma 1, vale anche per le sentenze che accertano l'acquisto per
  usucapione della proprieta' di immobili da parte del coniuge  o  di
  un parente in linea retta dal precedente proprietario.