Art. 30.
                   Ratifica, convalida o conferma

    1.  La  ratifica,  la  convalida  e  la  conferma  sono  soggette
  all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
    2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito
  un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con
  l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato.
  Se  il  corrispettivo  non  e' pagato contestualmente e' dovuta, se
  maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
    3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito
  un  corrispettivo  a  carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per
  l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che
  dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
    4.  Il  criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel
  comma  3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle
  parti,  un  corrispettivo  per la ratifica, convalida o conferma di
  atti non traslativi della proprieta'.