Art. 34.
                               Divisioni

    1.  La  divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati
  beni  per  un  valore  complessivo eccedente quello a lui spettante
  sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte
  eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie
  dal   valore,   riferito   alla  data  della  divisione,  dell'asse
  ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e
  nelle  altre  comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che
  abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
    2.  I  conguagli  superiori  al cinque per cento del valore della
  quota  di  diritto,  ancorche'  attuati  mediante accollo di debiti
  della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita
  per  i  trasferimenti  mobiliari  fino  a  concorrenza  del  valore
  complessivo  dei  beni  mobili e dei crediti compresi nella quota e
  con  l'aliquota  stabilita  per  i  trasferimenti  immobiliari  per
  l'eccedenza.
    3.  Quando  risulta  che  il valore dei beni assegnati ad uno dei
  condividenti determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello
  dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
    4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi
  soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come
  una  sola  comunione  se  l'ultimo  acquisto  di  quote  deriva  da
  successione a causa di morte.