Art. 4. Operazioni di societa' ed enti esteri 1. Sono soggetti a registrazione: a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sededell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero; b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea; c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea; d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335; e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea; h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunita' economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
NOTE Nota all'art. 4: La direttiva della Comunita' economica europea del 17 luglio 1969, n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E.E. n. L 249 del 3 ottobre 1969.