Art. 49.
                                Crediti

    1.  Per  i  crediti  la  base  imponibile  e' costituita dal loro
  importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per
  i  crediti  infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data
  dell'atto  con  il  quale  sono  stati costituiti o ceduti, la base
  imponibile  e'  costituita  dal  loro  valore  attuale calcolato al
  saggio legale di interesse.