Art. 53.
               Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

    1.  Se  l'atto  non  contiene  la  dichiarazione  di  valore  ne'
  l'indicazione   del  corrispettivo,  l'ufficio  determina  la  base
  imponibile,   salva   l'applicazione  dell'art.  52  nelle  ipotesi
  previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
    2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume
  come  tale  quella  in  cui  e'  eseguita  la  registrazione, salva
  l'applicazione della sanzione stabilita' nell'art. 74.