Art. 58.
                  Surrogazione all'amministrazione

    1.  I  soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno
  pagato  l'imposta,  si  surrogano  in  tutte  le  ragioni, azioni e
  privilegi  spettanti  all'amministrazione  finanziaria  e  possono,
  esibendo  un  certificato  dell'ufficio  del registro attestante la
  somma  pagata,  richiedere  al  giudice del luogo in cui ha sede il
  loro  ufficio  ingiunzione  di pagamento nei confronti dei soggetti
  nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
    2.  L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art.
  642   del   codice   di   procedura   civile.  Non  e'  ammissibile
  l'opposizione  fondata  sul  motivo che le imposte pagate non erano
  dovute o erano dovute in misura minore.
 
          Nota all'art. 58:
            Si  trascrive  il  testo  dell'art.  642  del  codice  di
          procedura civile:
            "Art.  642  (Esecuzione  provvisoria). - Se il credito e'
          fondato  su  cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
          certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
          notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  autorizzato,  il
          giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
          pagare   o  consegnare  senza  dilazione,  autorizzando  in
          mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
          termine ai soli effetti dell'opposizione.
            L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi
          e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice
          puo' imporre al ricorrente una cauzione.
            In   tali   casi   il   giudice  puo'  anche  autorizzare
          l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
          482  [l'art.  482  prevede  quale  termine per l'esecuzione
          quello  indicato  nel precetto e in ogni caso non prima che
          siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso]".