Art. 6.
                             Caso d'uso

    1.  Si  ha  caso  d'uso  quando  un  atto si deposita, per essere
  acquisito    agli   atti,   presso   le   cancellerie   giudiziarie
  nell'esplicazione   di   attivita'   amministrative   o  presso  le
  amministrazioni  dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i
  rispettivi  organi  di  controllo, salvo che il deposito avvenga ai
  fini    dell'adempimento    di   un'obbligazione   delle   suddette
  amministrazioni,  enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o
  regolamento.